Perché è stata varata la riforma previdenziale del 2007?
Con il sistema contributivo, adottato con la legge Dini nel 1995, le pensioni saranno sensibilmente più basse dell'ultimo stipendio percepito, soprattutto per i più giovani. È possibile, quindi, costruirsi una "seconda pensione" attraverso il versamento del T.F.R. al "secondo pilastro" (forme pensionistiche collettive).
Che cos'è il T.F.R.?
Il trattamento di fine rapporto (la "liquidazione") è la somma corrisposta dal datore di lavoro al dipendente al termine del rapporto lavorativo, qualunque sia la causa che ne determina la cessazione. È in pratica una retribuzione differita nel tempo, che matura di anno in anno in relazione al lavoro prestato e alla retribuzione.
Come si calcola il T.F.R.?
Il T.F.R. si determina accantonando, ogni anno, una somma pari alla retribuzione lorda annua diviso per 13,5. Gli importi accantonati vengono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso determinato sommando un coefficiente fisso (1,5%) e uno variabile (pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo fissato dall'Istat).
Quale parte di T.F.R. è interessata alla riforma previdenziale 2007?
Solo il T.F.R. futuro. Quello maturato fino al momento della scelta resta in azienda e verrà erogato con le vecchie regole.
Che cos’è un fondo pensione negoziale o chiuso?
È un fondo istituito con un accordo collettivo tra lavoratori e datori di lavoro; può rivolgersi ai lavoratori di una categoria contrattuale, di un’impresa o di un gruppo di imprese o di lavoratori di un determinato settore.
Che cos’è un fondo pensione aperto?
Il fondo pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati (assicurazioni, banche, Sim e SGR). Il patrimonio del fondo deve essere separato e distinto dall’attività più generale dell’organismo che lo promuove. Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L’adesione collettiva al fondo pensione aperto avviene attraverso contratto collettivo, accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso regolamento aziendale. Il regolamento dei fondi aperti viene approvato dalla Covip.
Che cos’è un fondo pensione preesistente?
I fondi pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15 novembre 1992. Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 li regolamenta all’art. 20 prevedendo, in taluni casi, obblighi di adeguamento ai modelli previsti per i fondi di nuova istituzione e, in altri, consentendo ai medesimi di operare in deroga alle regole del decreto medesimo.
Cosa sono le forme pensionistiche individuali?
Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme:
Che cosa è il fondo tesoreria?
È il fondo gestito per conto dello Stato dall’Inps. Tale fondo raccoglie il T.F.R. di coloro che hanno deciso di lasciarlo in azienda, limitatamente alle sole aziende con più di 49 dipendenti.
Che cosa è FondInps?
È la forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, di natura residuale, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. In tale forma confluiscono i versamenti di coloro che hanno aderito tacitamente e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o, tra più forme collettive di riferimento, non è individuabile quella di destinazione.
È obbligatorio aderire a una forma pensionistica complementare?
No. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria. Di conseguenza i potenziali destinatari delle forme pensionistiche complementari possono liberamente decidere anche di non aderire ad alcuna forma. Il principio della libertà di adesione opera anche nel caso del conferimento tacito del T.F.R.: in questo caso il silenzio del lavoratore dipendente si considera come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento.
È possibile dopo l'adesione a una forma pensionistica complementare cambiare idea?
No. L'adesione a una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all'interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza.
Quali sono le modalità di finanziamento della previdenza complementare?
Per i lavoratori dipendenti il finanziamento può essere composto da:
contributi a carico del lavoratore;
contributi del datore di lavoro;
T.F.R. maturando (cioè quello maturato dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare).
I lavoratori dipendenti possono anche aderire solamente con il conferimento del T.F.R.
Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il finanziamento è attuato mediante contribuzione personale.
Per le persone fiscalmente a carico di altri soggetti il finanziamento è attuato mediante contributo a carico di questi ultimi.
Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti?
Per i lavoratori dipendenti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa o in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione. Comunque il lavoratore ha la facoltà di contribuire in misura maggiore o di non versare contribuzione a suo carico. In quest’ultimo caso il lavoratore potrebbe perdere il diritto a ricevere la contribuzione a carico del datore di lavoro eventualmente prevista dagli accordi.
Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti?
Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef relativamente al periodo di imposta precedente.
Se si decide di contribuire quanto si deve versare?
L’ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accordo collettivo di lavoro.
È possibile continuare a versare contributi a una forma pensionistica complementare anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile?
È possibile proseguire volontariamente la contribuzione alle forme pensionistiche complementari anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, al momento del pensionamento, il soggetto abbia effettuato versamenti a una forma pensionistica complementare da almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.
Nel caso in cui un lavoratore dipendente non si iscriva al fondo pensione, ha diritto ad avere in busta paga quanto stabilito a carico dell'impresa nell'accordo per la previdenza complementare?
No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al fondo e che versano la propria contribuzione.
È possibile versare contributi volontari a FondInps?
Sì, nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di FondInps. La decisione del lavoratore non coinvolge il datore di lavoro, che non è obbligato a versare propri contributi.
La scelta di conferire il T.F.R. ad una forma pensionistica complementare è revocabile?
No
La scelta di non conferire il T.F.R. ad una forma pensionistica complementare è revocabile?
Si, in qualsiasi momento.
Cosa succede se si decide di non destinare il T.F.R. maturando ad una forma pensionistica complementare e si lavora in una azienda con meno di 50 dipendenti?
Il T.F.R. maturando resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale.
Cosa succede se si decide di non destinare il T.F.R. maturando ad una forma pensionistica complementare e si lavora in una azienda con più di 49 dipendenti?
Il T.F.R. maturando a partire dal 1° gennaio 2007 viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps per conto dello Stato (da non confondere con il FondInps).
Cosa succede se nel corso dello stesso anno l’azienda supera o scende al di sotto della soglia di 50 dipendenti?
Nulla, nel senso che si fa comunque riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nel 2006.
In caso di versamento del T.F.R. al fondo tesoreria per mancato conferimento del T.F.R. ad una forma pensionistica complementare, in azienda con più di 49 dipendenti, cosa cambia rispetto alla situazione attuale?
Cambia soltanto il soggetto che gestisce il T.F.R. maturando che non è più l’azienda, ma l’Inps per conto dello stato. Per il lavoratore tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato dalle regole attuali.
Che differenza c'è tra il fondo tesoreria e FondInps?
Il fondo tesoreria è un fondo dello stato che non ha nulla a che vedere con la previdenza complementare ma raccoglie le risorse di coloro che non aderiscono ai fondi pensione.
FondInps è invece un fondo pensione di previdenza complementare istituito dall'Inps dove vengono convogliati coloro che al termine dei 6 mesi di scelta sono silenti e non hanno alcun fondo di riferimento.
Può un lavoratore aderire esplicitamente a FondInps?
No. In tale forma confluiscono i versamenti di coloro che aderiscono tacitamente e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o tra più forme collettive di riferimento non è individuabile quella di destinazione.
Se si conferisce il T.F.R. ad una forma pensionistica individuale e si versa anche il proprio contributo si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
No, a meno che tale diritto non sia espressamente previsto dal medesimo contratto collettivo.
Si può aderire ad una forma pensionistica negoziale senza versare ad essa il T.F.R.?
No. L’adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del T.F.R. oppure con il versamento sia del T.F.R. sia dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.
Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il T.F.R.?
Si.
Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari?
Con la periodicità prevista dalle regole stabilite:
dalle fonti istitutive per i fondi negoziali e per le adesioni collettive ai fondi aperti
dai regolamenti per quel che concerne le adesioni individuali ai fondi aperti o alle polizze assicurative con finalità previdenziale.
In mancanza di esplicita previsione il versamento deve essere effettuato con periodicità almeno annuale.
Se si conferisce solo il T.F.R. ad una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo?
No.
Se si conferisce al fondo pensione negoziale solo il T.F.R. si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
Per avere diritto al contributo del datore di lavoro il lavoratore deve versare il proprio contributo, nei limiti stabiliti dalla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo.
In caso di fallimento dell'azienda cosa succede al T.F.R.?
Viene liquidato ai dipendenti con l’intervento del fondo di garanzia istituito presso l’Inps.
Quali sono le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?
Le forme pensionistiche complementari possono erogare prestazioni:
sotto forma di rendita;
sotto forma di capitale.
Quando matura il diritto alla pensione complementare?
Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche pubbliche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;
almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
A parte alcune tassative eccezioni, i requisiti sopra citati devono sussistere in concorso tra di loro. Quindi:
se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione complementare;
se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma l’aderente non può far valere almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, la forma pensionistica complementare può erogare solo il capitale e non la rendita.
In caso di maturazione dei requisiti si è tenuti a percepire la prestazione unicamente sotto forma di rendita ?
No. L’aderente, al momento della maturazione dei requisiti, deve decidere (e comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto):
se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare (rendita);
se percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato).
L’aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, oppure nel caso in cui sia un vecchio iscritto ad un vecchio fondo.*
* iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, prima del 28 aprile 1993
È possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistiche complementari anche prima della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica?
Esistono due casi in cui è possibile chiedere di anticipare il momento dell’accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione pubblica:
quando il soggetto, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, resta inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
quando il soggetto è colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
In entrambi i casi sopra richiamati, il soggetto in questione può chiedere alla forma pensionistica complementare di accedere alle prestazioni con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
Le prestazioni e i diritti esercitabili prima del pensionamento sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili?
No. Sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili soltanto:
Diversamente:
sono soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni pubbliche. La posizione di previdenza complementare (in fase di accumulo) è intangibile.
Dopo quanto tempo è possibile "cambiare fondo", cioè portare il T.F.R. da una forma di previdenza complementare a un'altra?
Dopo almeno due anni.
Fa eccezione Fondinps, per cui la portabilità può essere esercitata dopo un anno di iscrizione.
Se nell'ambito della vita lavorativa si cambia settore e quindi fondo di categoria, che cosa succede al T.F.R. versato al fondo?
La posizione maturata può essere trasferita al nuovo fondo di categoria. In questo caso non vale la regola dei due anni: il lavoratore vedrà trasferita la propria posizione al nuovo fondo pensione, proseguendo l'accantonamento senza alcuna penalizzazione.
Quanto costa cambiare fondo?
Ogni fondo pensione stabilisce le proprie regole: è importante informarsi prima della scelta. In ogni caso gli statuti e i regolamenti del fondo non possono contenere clausole che limitano il diritto di trasferimento. Sono inefficaci le clausole che comportano particolari costi legati al trasferimento e ostacolano la portabilità.
Cambiando il proprio fondo pensione si perde il contributo del datore di lavoro?
Non è detto: il contributo del datore non si perde se il contratto o l'accordo collettivo di riferimento lo prevedono anche per il fondo "di arrivo".
Cosa succede in caso di decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare in costanza di attività lavorativa prima del pensionamento?
L’intera posizione individuale maturata all’interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dall’aderente. Gli eredi o i beneficiari possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche.
In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita dalla forma pensionistica complementare se si tratta di un fondo pensione, mentre viene devoluta per la realizzazione di finalità sociali se si tratta di un PIP (forma pensionistica individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita).
Quali sono le regole generali di tassazione delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?
Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successiva al quindicesimo.
La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica l’aliquota del 9%. L’aliquota del 15% non si applica su tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile.
Qual è il trattamento fiscale dei contributi versati ai fondi di previdenza complementare?
I contributi versati dal dipendente, assieme a quelli eventualmente versati dal datore di lavoro, sono oneri deducibili fino al limite di 5.164,57 euro. Questo significa che non formano imponibile fiscale. La deduzione è però limitata ai soli contributi, non al T.F.R.. Il T.F.R. trasferito al fondo pensione non concorre a formare il reddito e quindi non riduce la deducibilità potenziale.
Come vengono tassati i rendimenti maturati dal fondo pensione nel corso della fase di accumulazione?
Sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità 2015). La tassazione dei redditi di alcuni titoli detenuti dalle forme pensionistiche complementari, come ad esempio i titoli di Stato, è comunque fissata al 12,5%.
Come vengono tassate le anticipazioni?
Bisogna distinguere diverse tipologie:
per le spese sanitarie il fondo applica (al netto dei redditi già assoggettati a imposta) una ritenuta al 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo che eccede il quindicesimo, fino a un'aliquota minima del 9%;
sugli anticipi ottenuti sulla prima casa di abitazione per sé o per i figli oppure per "ulteriori esigenze" la ritenuta applicata ha un'aliquota del 23%.
Qual è il regime fiscale dei contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico?
Il soggetto che effettua un versamento per il finanziamento di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i familiari a carico può dedurre il versamento in oggetto dal proprio reddito complessivo entro il limite massimo di 5.164,57 euro. Il soggetto in questione, avendo a disposizione un tetto massimo di deducibilità fiscale pari a 5.164,57 euro, può decidere di utilizzarlo per finanziare la propria previdenza complementare o la previdenza complementare dei propri familiari a carico (o entrambe).
In che modo è tassato il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare?
Il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica è un'operazione non soggetta ad alcuna imposizione fiscale.
In che modo è tassata la rendita?
È' assoggettata a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il 15°. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 35° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% non si applica su tutta la rendita erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo della rendita ridotta dei contributi eventualmente non dedotti, dei rendimenti già tassati durante la fase di accumulo, nonché della rivalutazione annua della rendita medesima.
In che modo è tassata la rivalutazione della rendita?
In caso di rendita rivalutabile, il rendimento finanziario verrà tassato con una aliquota del 26%.
I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva in misura ridotta, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.