Come posso seguire l'andamento della mia polizza vita?
In molti modi; attraverso una lettera, per esempio. Infatti, per le polizze di tipo tradizionale (cioè, per esempio, Valore Vita, Futuro Reale o Crescita Reale) annualmente è inviata al Contraente una lettera di rivalutazione indicante i valori aggiornati del premio e della prestazione.
Per le polizze di tipo unit linked o index linked, invece, la lettera riepilogativa è inviata al Contraente semestralmente e riporta i valori aggiornati delle quotazioni dei fondi o delle obbligazioni a cui gli investimenti di tutti i contratti ad alto contenuto finanziario sono collegati.
Inoltre, è possibile consultare le quotazioni anche sui principali giornali finanziari, come Il Sole 24 Ore, Finanza e Mercati - fondi assicurativi.
Infine, c’è la possibilità di seguire l’andamento delle quotazioni direttamente sul nostro sito internet e di accedere (tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 21.00) al servizio di consultazione online riservato ai nostri clienti. In questo modo risulta molto semplice esaminare la composizione del proprio risparmio assicurativo e ricordarsi delle scadenze relative a ciascun contratto in corso, ma anche, per esempio, sapere con esattezza l’ammontare del capitale o conoscere nel dettaglio il numero delle quote acquistate e il loro valore.
Come posso riscattare la mia polizza vita?
Quale Contraente di una polizza vita, puoi effettuare la richiesta di riscatto presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, che provvederà ad inoltrare la richiesta alla sede Reale Mutua.
È possibile conoscere il valore liquidabile direttamente in Agenzia, grazie ad un collegamento on line con la sede essa può fornire immediatamente al Cliente un prospetto aggiornato sulla situazione complessiva del contratto.
È obbligatorio aderire a una forma pensionistica complementare?
No. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria. Di conseguenza i potenziali destinatari delle forme pensionistiche complementari possono liberamente decidere anche di non aderire ad alcuna forma. Il principio della libertà di adesione opera anche nel caso del conferimento tacito del T.F.R.: in questo caso il silenzio del lavoratore dipendente si considera come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento.