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Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati compilando il form dedicato


In alternativa puoi inviare il reclamo per iscritto scrivendo al
Servizio “Buongiorno Reale”
Reale Mutua Assicurazioni
Via Corte d’Appello, 11 - 10122 Torino
Numero Verde: 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20)
Fax: 011 7425420
Email: buongiornoreale@realemutua.it
PEC: realemutua@pec.realemutua.it

Attenzione: se stai inviando un reclamo in qualità di legale/patrocinatore, devi allegare una copia del documento di identità del delegante e una delega firmata.

Modello di delega


La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:

  • via posta ordinaria all’indirizzo Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

  • via fax 06/42133353 oppure 06/42133745

  • via pec all’indirizzo ivass@pec.ivass.it
    corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.


Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it nella Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo.

In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.

Segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è possibile avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

  • Procedura di conciliazione paritetica Ania/Associazioni dei consumatori

    In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori.
    E’ sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet www.realemutua.it.
    In caso sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia.

  • Negoziazione assistita

    In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un’azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014.
    La procedura di negoziazione assistita consiste nell’invitare l’Impresa alla sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza degli avvocati. A seguito dell’attività di negoziazione vera e propria, può seguire un accordo che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, diviene vincolante circa gli obblighi in esso previsti e permette la soluzione della controversia.

  • Commissione di Garanzia

    Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Via dell’Arcivescovado, 1 - 10121 Torino - e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato.
    Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
    Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento

  • Mediazione per la conciliazione delle controversie

    In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
    Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it. La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.

  • Arbitro per le controversie finanziarie

    In caso di controversia relativa ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o, più in generale, di un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché di un prodotto di Capitalizzazione venduto direttamente dall’Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all’Arbitro per le controversie finanziarie. Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia.
    Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'investitore contraente. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria.
    Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all’Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.acf.consob.it.



Dati relativi alla gestione dei reclami
Situazione al
31/12/2023
%
Reclami pervenuti di cui:2.104
Auto778
37%
Rami Elementari1.256
60%
Vita703%
Reclami definiti di cui:2.027
Accettati947
47%
Respinti
99849%
Transatti
824%

  • TESEO

    Se hai riscontrato anomalie o criticità sul funzionamento di Teseo, puoi inviare un reclamo scritto a:
    Fondo pensione aperto Teseo
    Via Corte d’Appello, 11 - 10122 Torino

    In alternativa puoi inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica fondoteseo@realemutua.it o un fax al numero 011 4350966.

    TESEO è tenuto a dare riscontro al reclamo ricevuto in modo chiaro, efficace e tempestivo, al massimo entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

  • Cento Stelle Reale e Cento Stelle Reale TaxPlan

    Se hai riscontrato anomalie o criticità sul funzionamento di Cento Stelle Reale e Cento Stelle TaxPlan, puoi inviare un reclamo scritto a:
    Buongiorno Reale
    Reale Mutua Assicurazioni
    Via Corte d’Appello, 11 - 10122 Torino
    Fax: 011 7425420
    Email: buongiornoreale@realemutua.it

    Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine di 45 giorni puoi rivolgerti a:
    COVIP Commissione di vigilanza sui fondi pensione
    Via in Arcione, 71 - 00187 Roma

    In alternativa puoi inviare un'email, trasmettendo da una casella di posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.covip.it o un fax al numero 06 69506 306.

    Per informazioni di maggior dettaglio si consulti il sito www.covip.it sezione “Area Informativa”.

  • Prodotti finanziari-assicurativi tipo Unit Linked, Index Linked e Capitalizzazione

    Se hai riscontrato criticità in merito alla trasparenza informativa, puoi inviare un reclamo scritto a:
    CONSOB
    Via G.B. Martini 3, 00198 Roma
    Telefono: 06 84771
    oppure
    Via Broletto 7, 20123 Milano
    Telefono: 02 724201



In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.