Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – Diritti delle persone già affette da malattie oncologiche.


Per «diritto all’oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica in fase di stipula o rinnovo di un contratto. Tale legge stabilisce infatti che: 

  • - in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione non sia ammesso richiedere informazioni all’assicurando/assicurato che riguardano patologie oncologiche pregresse il cui trattamento attivo si sia concluso con la guarigione
  • - si consideri guarita da una patologia oncologica la persona che, alla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute, abbia terminato il trattamento attivo da 10 anni senza episodi di recidiva, il termine è ridotto a 5 anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

In riferimento a specifiche patologie sono, invece, previsti termini specifici come indicato nella tabella a seguire.

Tipo
di tumore

SpecificazioniAnni dalla fine del trattamento
Colon-rettoStadio I, qualsiasi età1
Colon-rettoStadio II/III, > 21 anni7
Melanoma>21 anni6
MammellaStadio I/II, qualsiasi età1
Utero, collo>21 anni6
Utero, corpoQualsiasi età5
TesticoloQualsiasi età1
TiroideDonne con diagnosi <55 anni
Uomini con diagnosi < 45 anni
Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi
1
Linfomi di Hodgkin<45 anni5
LeucemieAcute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età5
La tabella è aggiornata con il più recente decreto attuativo pubblicato in GU il 24.04.2024.


A fronte di quanto disciplinato dalla legge 193/2023, Reale Mutua informa che, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’assicurando/assicurato non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche qualora ricorrano i casi indicati dalla legge.