Marco è Socio di una piccola azienda informatica: ha un mutuo ingente, due figli che vanno ancora a scuola e, se dovesse succedergli qualcosa, non vorrebbe che il debito ricadesse su di loro, ostacolando i loro studi e la loro realizzazione. La sua Azienda ha stipulato per lui Valore Vita Reale Soci/Amministratori, la formula giusta per la sua serenità e quella del suoi cari.
Valore Vita Reale Soci/Amministratori
e Valore Vita Reale Soci/Amministratori Azienda
Con le polizza Valore Vita Reale Soci/Amministratori e Valore Vita Reale Soci/Amministratori Azienda, l'impresa tutela il futuro dei propri Soci/Amministratori e dei loro cari o la continuità della propria attività. È la polizza che consente di proteggersi dai casi di prematura scomparsa o invalidità totale permanente del Socio/Amministratore, per salvaguardare ciò che si ama di più.
Perché scegliere Valore Vita Reale Soci/
Amministratori?
Proteggiti dagli imprevisti
come loro:
Per «diritto all’oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica in fase di stipula o rinnovo di un contratto.
La legge, in vigore dal 2 Gennaio 2024, prevede che non sia ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona assicuranda/assicurata concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. A fronte di quanto disciplinato dalla legge 193/2023, Reale Mutua informa che, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’assicurando/assicurato non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche qualora ricorrano i casi indicati dalla legge
La durata del contratto è di 1 anno e si riterrà tacitamente rinnovato di anno in anno, a meno di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni dalla ricorrenza anniversaria.
L'età degli assicurati alla decorrenza deve essere almeno pari a 18 anni, mentre alla scadenza non deve essere superiore a 76 anni, per copertura del caso di decesso e 71 anni per la copertura del caso di decesso o invalidità totale e permanente.
Prima di sottoscrivere una polizza, ricordati di leggere a fondo il Set Informativo: puoi trovarlo anche presso le Agenzie Reale Mutua.