Domande e risposte: Auto Reale Mutua Assicurazioni - Faq
Come "funziona" la formula bonus/malus?
Quando posso mantenere la classe di merito maturata?
Quando posso richiedere l'attestato di rischio?
Che cosa devo fare in caso di incidente?
Che cosa devo fare in caso di incidente in Italia con un veicolo con targa estera?
Che cosa devo fare quando, in caso di incidente in Italia con un veicolo con targa estera, la richiesta danni non viene accolta?
Che cosa devo fare in caso di incidente nel territorio di un paese che aderisce alla convezione nota come "accordo della carta verde" con una vettura immatricolata in uno stato dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea piu' Islanda, Norvegia e Liechtenstein)?
Che cosa devo fare se la richiesta rivolta al mandatario sinistri di una compagnia straniera non da’ seguito alla richiesta danni?
Che cosa devo fare in caso di incidente all'estero con una vettura immatricolata in uno stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea piu' Islanda, Norvegia e Liechtenstein) ma comunque aderente alla convenzione nota come “accordo della carta verde”?
Quando mi serve la carta verde?
Come posso esercitare il diritto di accesso agli atti di liquidazione sinistri auto, previsto dall’art. 146 del Codice delle assicurazioni private?
Cos'è la procedura di conciliazione r.c.auto?
Che cosa devo fare in caso di danneggiamento o furto del veicolo?
In caso di furto del veicolo assicurato, posso recuperare il premio r.c.auto pagato e non goduto?
Come posso avere informazioni sul mio sinistro auto?








 

 

 

 

Come "funziona" la formula bonus/malus?

La formula bonus/malus prevede che, al momento della stipulazione della polizza r.c.auto, sia assegnata una classe di merito in base alla quale è calcolato il premio da pagare.
Reale Mutua prevede 30 classi di merito per le autovetture: dalla 1N, la migliore, alla 18, la peggiore; 20 classi di merito per gli altri tipi di veicoli: dalla 1, la migliore, alla 20, la peggiore. L'attribuzione della classe di merito avviene sulla base di regole prestabilite riportate, in dettaglio, nelle condizioni di assicurazione.
In occasione del rinnovo, il contratto scalerà di una classe di merito se nel corso dell’annualità non sono stati pagati sinistri o non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone. Al contrario, se sono stati pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone, la classe di merito sarà maggiorata secondo regole evolutive riportate nelle specifiche tabelle all’interno delle condizioni di assicurazione.
E’ da sottolineare che il contraente può, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito, rimborsare, all’atto del rinnovo della polizza, gli importi liquidati da Reale Mutua per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultima annualità.
In proposito, qualora il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, occorre effettuare, preventivamente, la richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. – Via Yser n. 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), per conoscere gli importi dei sinistri pagati a titolo definitivo.

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Quando posso mantenere la classe di merito maturata?

Puoi mantenere la classe di merito quando cambi il veicolo e questo è intestato al medesimo proprietario oppure al socio di una società di persone o, in caso di comunione dei beni, al coniuge.
Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

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Quando posso richiedere l'attestato di rischio?

L'attestato di rischio, riportante l'indicazione della sinistrosità pregressa dell'ultimo quinquennio, è il documento sul quale viene dichiarata la classe di merito bonus/malus di cui si beneficia.
In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 le Compagnie hanno l'obbligo di trasmettere al Contraente di polizza, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, l'attestazione sullo stato del rischio; quest'ultimo documento deve essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto qualora si voglia ottenere la copertura assicurativa del proprio veicolo con altro assicuratore.

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Che cosa devo fare in caso di incidente?

In caso di incidente invia al più presto la denuncia di sinistro alla tua Agenzia o alla sede di Reale Mutua (via Corte d'Appello 11, 10122 Torino) o telefona alla Centrale Operativa Sinistri, al numero verde 800 092 092, tutti i giorni, senza limiti di orario. Tramite la Centrale Operativa Sinistri puoi conoscere anche la carrozzeria fiduciaria a te più vicina, alla quale potrai rivolgerti per la riparazione dei danni subiti dal tuo veicolo, usufruendo delle condizioni di miglior favore per te riservate.
Per avere tutte le informazioni e le istruzioni pratiche, consulta l'opuscolo "Cosa fare in caso di incidente" oppure telefona alla tua Agenzia.


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Che cosa devo fare in caso di incidente in Italia con un veicolo con targa estera?

Se l'incidente e' avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, oppure in quello della Repubblica di San Marino o dello Stato del Vaticano, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata all'Ufficio Centrale Italiano – UCI (corso Sempione 39, 20145 Milano - tel. 02 349681 - fax 02 34968230 - www.ucimi.it) tramite raccomandata AR.
La richiesta deve essere completa di tutti i dati dell’assicurato e del responsabile dell’incidente (nazionalita’, nome, cognome, nome della compagnia di assicurazione se conosciuta, copia della carta verde del veicolo se disponibile, indicazione dell’autorita’ intervenuta sul luogo dell’incidente, copia della constatazione amichevole, codice fiscale del danneggiato, indicazione del luogo e del giorno in cui il veicolo e’ disponibile per la perizia. In caso di lesioni personali: certificati medici, eta’, professione e reddito del danneggiato).
L'Ufficio Centrale Italiano puo’ trattare direttamente la richiesta danni oppure incaricare il corrispondente in Italia della compagnia di assicurazione straniera del responsabile. In ogni caso l’UCI informa il danneggiato della propria attivita’, in genere tramite lettera raccomandata.
L'iter della richiesta danni e del relativo risarcimento e' regolato dalla legge italiana (Codice delle Assicurazioni Private).

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Che cosa devo fare quando, in caso di incidente in Italia con un veicolo con targa estera, la richiesta danni non viene accolta?

E’ possibile instaurare un giudizio civile nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano – UCI e del responsabile straniero, proprietario e/o conducente del veicolo estero, domiciliato per legge presso lo stesso Ufficio Centrale Italiano (corso Sempione 39, 20145 Milano).
E’ importante precisare che, nel notificare presso l'Ufficio Centrale Italiano la citazione o il ricorso, nei casi previsti dall’art. 3 della legge 2006/102, e’ necessario rispettare termini di comparizione piu’ lunghi rispetto a quelli ordinari (art. 163 bis comma 1° e art. 318 comma 2° del codice di procedura civile). Questo perche’ l’art. 126 comma 3° del Codice delle Assicurazioni Private ha triplicato i termini di comparizione in giudizio dell’Ufficio Centrale Italiano e dei responsabili stranieri domiciliati presso lo stesso ufficio.
Quindi, in caso di giudizio davanti al giudice di pace devono trascorrere almeno 90 giorni dalla data della notifica dell’atto alla data della prima udienza di comparizione delle parti, pena l’annullamento della citazione e/o del ricorso.
Nei giudizi davanti al tribunale il termine e’ 180 giorni.

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Che cosa devo fare in caso di incidente nel territorio di un paese che aderisce alla convezione nota come "accordo della carta verde" con una vettura immatricolata in uno stato dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea piu' Islanda, Norvegia e Liechtenstein)?

Qualora l'incidente sia accaduto nel territorio di un paese che aderisce alla convezione nota come "accordo della carta verde" e ora definita "regolamento generale" e il veicolo del responsabile risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea piu' Islanda, Norvegia e Liechtenstein), e' possibile usufruire della quarta direttiva auto dell'Unione Europea (direttiva 2000/26/ce - dlgs 190/2003).
E’ dunque necessario richiedere all’Isvap - Centro Informazioni (via del Quirinale 21, 00187 Roma - fax 06 42133700 - e-mail: centroinformazioni@isvap.it), tramite raccomandata AR, fax o via e-mail, il nominativo del mandatario sinistri in Italia della compagnia di assicurazione del responsabile straniero.
Una volta ricevuta tale informazione, occorre inviare al mandatario indicato una formale richiesta di risarcimento danni, completa di tutti i dati (nazionalita’, nome, cognome, nome della compagnia di assicurazione se conosciuta, copia della carta verde del veicolo se disponibile, indicazione dell’autorita’ intervenuta sul luogo dell’incidente, copia della constatazione amichevole, codice fiscale del danneggiato, indicazione del luogo e del giorno in cui il veicolo e’ disponibile per la perizia. In caso di lesioni personali: certificati medici, eta’, professione e reddito del danneggiato).
Il mandatario puo’ essere un'impresa di assicurazioni, una societa' di servizi assicurativi oppure un soggetto privato (avvocato, perito assicurativo, ecc.).

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Che cosa devo fare se la richiesta rivolta al mandatario sinistri di una compagnia straniera non da’ seguito alla richiesta danni?

Se il mandatario non formula un'offerta o non illustra i motivi per cui non e' possibile presentare una proposta di risarcimento entro il termine di tre mesi dalla ricezione della richiesta danni, e’ possibile chiedere l'intervento dell'organismo di indennizzo, che in Italia e' la Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici spa, via Yser 14, 00198 Roma.

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Che cosa devo fare in caso di incidente all'estero con una vettura immatricolata in uno stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea piu' Islanda, Norvegia e Liechtenstein) ma comunque aderente alla convenzione nota come “accordo della carta verde”?

La richiesta di risarcimento danni deve essere inviata direttamente alla compagnia che assicura il veicolo estero, oppure, qualora il veicolo estero non sia immatricolato nello stesso paese in cui e’ avvenuto l'incidente, al “bureau carta verde” del paese in cui l'incidente e' accaduto (gli indirizzi dei bureaux sono indicati sul retro della carta verde).

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Quando mi serve la carta verde?

La carta verde è necessaria per circolare nei paesi aderenti all’accordo internazionale della carta verde (l’elenco e’ presente sul retro di ogni carta verde, con l’indicazione dei rispettivi bureaux e dei loro indirizzi) che non fanno parte ne’ dell’Unione Europea né dello Spazio Economico Europeo. Fa eccezione la Confederazione Elvetica, che consente la circolazione senza carta verde in forza di un accordo con l'Italia.
Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali.

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Come posso esercitare il diritto di accesso agli atti di liquidazione sinistri auto, previsto dall’art. 146 del Codice delle assicurazioni private?

I contraenti di polizze e gli assicurati r.c.auto, nonché i danneggiati coinvolti in sinistri r.c.auto occorsi dopo il 4 aprile 2001, possono aver accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione. Occorre inoltrare una specifica richiesta scritta, avente queste caratteristiche:
deve essere riferita a un singolo sinistro;
deve riportare tutti gli elementi che consentano di individuare la pratica (una semplice richiesta generica non è sufficiente);
deve essere corredata di un documento di riconoscimento dell’interessato;
in presenza di un patrocinatore, devono essere allegati sia il documento di riconoscimento del patrocinatore stesso sia la procura o la delega rilasciati dall’interessato.
In ogni caso, il diritto di accesso agli atti non può essere esercitato nel caso in cui ne derivi un pregiudizio al diritto di difesa della compagnia.
La richiesta deve essere inviata alla Direzione o ai Centri Liquidazione Danni o alle Agenzie della compagnia, tramite:
raccomandata AR;
fax;
consegna a mano (in questo caso viene rilasciata apposita ricevuta).
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la compagnia comunica all’interessato, tramite raccomandata AR o fax, se la richiesta è regolare oppure se sono necessari ulteriori elementi o informazioni.
In ogni caso, l’accesso agli atti deve essere consentito entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta regolare.

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Cos'è la procedura di conciliazione r.c.auto?

E’ una procedura che può essere attivata dagli assicurati r.c.auto non soddisfatti della gestione di un sinistro (ad esempio, dell’ammontare del risarcimento).
In caso di controversia, l’assicurato deve presentare, tramite raccomandata, reclamo scritto al servizio reclami della compagnia, la quale deve dare risposta entro 30 giorni.
Se l’assicurato non ottiene risposta entro tale termine oppure non è soddisfatto della risposta ottenuta, può contattare una delle associazioni dei consumatori che aderiscono alla procedura di conciliazione (al 1° luglio 2004, data di avvio della procedura, aderiscono Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Centro Tutela Consumatori Utenti, Federconsumatori, Lega Consumatori). L’associazione valuta il caso e, se lo ritiene fondato, ne affida la discussione a una commissione composta da un rappresentante dell’associazione stessa e da un rappresentante della compagnia.
Entro 30 giorni la commissione deve pronunciarsi e, se l’assicurato accetta la decisione, la compagnia è tenuta a darne pronta esecuzione.
La procedura è volontaria, gratuita e può essere attivata per richieste di risarcimento non superiori a 15.000,00 euro; non può, invece, essere intrapresa se l’assicurato ha già fatto ricorso a metodi tradizionali, come la magistratura ordinaria o la richiesta di intervento dell’Isvap.
Pubblichiamo il modulo di richiesta di conciliazione.

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Che cosa devo fare in caso di danneggiamento o furto del veicolo?

In caso di danni al veicolo assicurato non causati dalla circolazione (atti vandalici, tentativo di furto, etc.) e in caso di furto è importantissimo denunciare quanto prima il fatto alle Autorità.
È necessario ed utile denunciare il sinistro anche alla tua Agenzia entro 3 giorni da quando si è verificato: la collaborazione dell'Agenzia è utile per compilare una denuncia di sinistro completa e corretta, comprensiva della documentazione necessaria per una celere liquidazione.
In caso di sinistro all'estero è sempre necessario presentare la denuncia all'Autorità locale e, in caso di furto totale, al rientro in Italia presentare la denuncia anche presso le Autorità italiane.

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In caso di furto del veicolo assicurato, posso recuperare il premio r.c.auto pagato e non goduto?

In caso di furto del veicolo, l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni prevede che il contratto di assicurazione r.c.auto cessi i suoi effetti a partire dal giorno successivo a quello in cui è stato denunciato il furto alle Autorità.
Da tale data la copertura è posta a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Si può quindi richiedere il rimborso della parte di premio r.c.auto pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, rivolgendosi tramite raccomandata AR al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada c/o Reale Mutua Assicurazioni - via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino.

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Come posso avere informazioni sul mio sinistro auto?

Rivolgersi al proprio Agente di fiducia è la soluzione più semplice per avere assistenza, anche dopo il verificarsi dell'incidente e l'avvio della procedura di risarcimento dei danni. Oppure, se il tuo sinistro è stato denunciato tramite la Centrale Operativa Sinistri, chiama il numero verde 800 092 092, tutti i giorni, senza limiti di orario.

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